Descrizione
Di seguito si riportano alcune definizioni utili per la comprensione delle tre modalità di accesso consentite dall’ordinamento in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 (decreto trasparenza):
- Accesso documentale disciplinato dal capo V della legge 241/1990: consiste nel diritto di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce al cittadino a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui è titolare. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
- Accesso civico di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza: si tratta dell’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e che comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- Accesso generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza: si tratta del diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonchè di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Per accedere alle rispettive schede procedimentali e scaricare i moduli necessari per l’inoltro delle istanze, cliccare sui link elencati di seguito:
Documento
Ultimo aggiornamento: 02-07-2024